Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto che regola l’incentivo economico a favore dei datori di lavoro privati che assumono giovani tra 16 e 29 anni di età (che abbiano assolto al diritto-dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, registrati al Programma “Garanzia Giovani”; l’incentivo spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il giovane abbia già compiuto il trentesimo anno di età.
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi, effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017; spetta anche in caso di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell’orario normale di lavoro. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
L’importo dell’incentivo è determinato dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane. L’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio; l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. I datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS in via telematica; il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare ed è fruito mediante conguaglio/compensazione sulle denunce contributive.
Decreto Direttoriale 1079\SegrDG\2014 dell’8 agosto 2014