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CRONACA

Comune di Sora: nuove disposizioni in materia di certificati

Redazione Sora24
Redazione

Dal 1 gennaio 2012 i certificati avranno validità solo nei rapporti tra privati e le Amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni. Dal 1 gennaio 2012, infatti entrano in vigore le modifiche introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. ( dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica “direttiva del ministero su adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive – Direttiva n. 14 del 2011 – adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183.)

Questa direttiva in particolare introduce l’importante novità che le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati , qualità personali e fatti non sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori dei pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall’atto di notorietà. Dal 1 gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori pubblici servizi non potranno più accettare certificati ne richiederli, la richiesta e l’accettazione costituiscono violazione dei doveri d’ufficio.

Per i Servizi demografici, l’ufficio responsabile per l’acquisizione o l’accesso diretto ai dati, nonché organizzativa dr. Amedeo Cerqua – tel.0776828310, mail servizidemografici@comune.sora.fr.it.

Di seguito l’elenco delle condizioni e degli stati di fatto che sono autocertificabili, ai sensi del DPR 445/2000 art.46

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti civili e politici
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
  • iscrizioni in albi, in elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni
  • appartenenza ad ordini professionali
  • titoli di studio, esami sostenuti
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
  • possesso e numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare e dello stato di servizio
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • qualità di vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

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