La Mediazione Familiare
“Non si regala mai il cuore che hai, si presta ogni tanto senza maschera, nell’intimità” Dolcenera
Nell’ambito della mia professione assisto spesso a vere e proprie battaglie legali intraprese da coppie che non vanno più d’accordo e che perdono la capacità di definire in modo civile e rispettoso, attraverso la comunicazione, una fase di per sé delicata, quale la separazione.
Indipendentemente da quali siano le cause di una separazione, i protagonisti vivono momenti di rabbia, angoscia, frustrazione, disorientamento che si manifestano in rivendicazioni e assurde vendette in cui vengono coinvolti anche i figli. Sembra scontato che la fine di una storia d’amore e quindi lo scioglimento di una coppia coniugale implichi necessariamente la fine della coppia genitoriale. Come su tutto quello che si è costruito in anni di matrimonio o convivenza possa essere buttato nel dimenticatoio da un giorno all’altro.
Questo triste scenario, mi ha portata a credere che sia necessario supportare le coppie in crisi con percorsi di mediazione familiare al fine di ricreare quella serenità necessaria al recupero di un dialogo, soprattutto per continuare a gestire insieme ed in modo equilibrato il rapporto genitori-figli.
Infatti, si può decidere di non voler più essere una coppia, ma non si può scegliere di non essere più genitori.
Un concetto su cui ormai da quattro anni si sta lavorando e su cui è necessario lavorare ancora è quello della bigenitorialità, riconosciuto al livello giuridico e non solo, come diritto del figlio a crescere ed essere educato, istruito, ricevere cure da entrambi i genitori.
Tale diritto è affermato nella Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 .
In Italia, un passo in avanti è stato realizzato con la legge n. 54 dell’8 febbraio 2006, con la quale il legislatore ha affermato la priorità dell’affidamento condiviso ad entrambi i genitori rispetto all’ipotesi residuale dell’affidamento esclusivo. Inoltre, è stata inserita nel codice, per la prima volta, la mediazione familiare come strumento facoltativo di conciliazione.
In ogni caso, le modifiche suindicate non hanno reso automatico il passaggio dalla monogenitorialità alla bigenitorilaità in quanto la giurisprudenza creando la figura del genitore “convivente” ha fatto si che formalmente si applicasse la legge, ma che nella sostanza il contenuto dell’affidamento rimanesse uguale a prima, eccetto la possibilità per i genitori affidatari di concordare le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti i minori.
Al momento sono stati presentati dei disegni di legge sia al Senato sia alla Camera con i quali si propone di inserire altre modifiche nell’ambito del diritto di famiglia come: il doppio domicilio a tempo indeterminato dei minori in caso di affidamento condiviso; il mantenimento diretto come diritto-dovere di entrambi i genitori e il tentativo obbligatorio di mediazione prima della separazione. Tali proposte di legge appaiono non condivisibili nella parte in cui impongono il tentativo obbligatorio di mediazione e soprattutto un obbligo di doppio domicilio per il minore ove i genitori non si accordino in modo diverso.
La condivisione di un affidamento, infatti, dovrebbe essere una regola di buon senso, per due persone che hanno deciso di essere prima coppia e poi genitori.
Appare opportuno, invece parallelamente alle riforme legislative diffondere una cultura della mediazione, nella quale credo sempre di più come supporto alle coppie in crisi, con la quale “rieducare” gli ex- coniugi, ma pur sempre genitori, all’ascolto e al colloquio per condividere le scelte riguardanti i propri figli.
Ricordando loro che anche se finisce un progetto di vita di coppia, resta il seme di un amore ormai sbiadito: i figli che hanno dritto ad avere non solo l’affetto e rispetto da entrambi i genitori, ma anche il diritto a vivere una vita serena ed equilibrata.
Eleonora Turriziani – www.lamediazionefamiliare.com





