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CRONACA

Paolo Crisafi: “Decreto “sviluppo”: considerazioni preliminari tecnico – giuridiche”

Redazione Sora24
Redazione

Lo schema di decreto legge per lo sviluppo varato il 5 maggio scorso dal Consiglio dei ministri contiene il riassetto fiscale dei fondi immobiliari, sostituendo in parte le disposizioni innovative  introdotte dall’articolo 32 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Sul piano della disciplina regolamentare, va ascritta alla lettera a) del comma 11 del decreto  “sviluppo” l’abrogazione del comma 2 dell’art. 32 del decreto 78/2010, che affidava ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle disposizioni di attuazione delle modifiche all’articolo 1, comma 2, lett. j), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o, più semplicemente, T.U.F.), con riguardo agli elementi costitutivi e definitori di fondo comune di investimento (pluralità partecipativa, predeterminatezza della politica di investimento ed autonomia gestoria), prevedendo l’applicazione retroattiva ai soli fondi immobiliari del meccanismo dell’adeguamento/liquidazione e dell’imposizione sostitutiva, a natura patrimoniale, a carico dei fondi medesimi.

Tra le novità introdotte dall’articolo 32 del decreto 78/2010 che non sono incise dalle disposizioni del decreto “sviluppo”, le principali novità introdotte (e frutto di un esame preliminare di esperti del settore):

a) la modifica dell’art. 36, comma 6, del T.U.F., con la quale è stato espressamente precisato che per le obbligazioni contratte dalla SGR per conto del fondo risponde quest’ultimo con il proprio patrimonio;

b) le novità previste dall’art. 37, comma 2, lettera b-bis) del T.U.F., quanto ai fondi che prevedono la possibilità di derogare alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all’esperienza professionale degli investitori (ovverossia, fondi riservati e speculativi), in tema di:

(i) esclusione di una porzione di vigilanza regolamentare della Banca d’Italia sui fondi riservati o speculativi, secondo la quale i regolamenti di gestione di tali fondi non sono soggetti alle regole in materia di criteri generali di redazione e al contenuto minimo predisposte dalla Banca d’Italia, né all’approvazione preventiva di quest’ultima anche in sede di modificazioni del regolamento.

Di particolare interesse è la semplificazione degli oneri di vigilanza di Banca d’Italia sui fondi riservati, così come previsto in altri Paesi. Al contempo, il venir meno dell’obbligo di autorizzazione preventiva dei regolamenti da parte di Banca d’Italia potrebbe avere l’effetto di responsabilizzare maggiormente, quale logica conseguenza, l’attività degli operatori dell’industria;

(ii) la disapplicazione dei criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall’articolo 39, disciplinati nel regolamento di Banca d’Italia del 14 aprile 2005;

(iii) la disapplicazione delle disposizioni regolamentari in materia di fusione tra fondi comuni di investimento.

Ora, l’articolo 8, comma 11, del decreto contiene il riordino fiscale della materia, sostituendo i commi 3, 4, 5 e 5-bis (solo in parte), limitatamente alla tassazione sostitutiva in relazione all’adeguamento e alla liquidazione del fondo, con un nuovo meccanismo impositivo bipartito (le cui modalità di attuazione sono demandate ad un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate senza l’indicazione di alcun termine, neanche ordinatorio):

a) imputazione per cassa e ritenuta d’acconto o d’imposta del 20% (regime attuale); b) imputazione per trasparenza (a prescindere dalla percezione ed in proporzione alla quota di partecipazione) e tassazione progressiva o proporzionale (Irpef o IRES) a seconda della natura del partecipante.

Vengono qui in rilievo delle disposizioni che modificano le modalità impositive a livello di investitori e che hanno finalità antielusiva, in analogia con la ratio mentis dello stesso articolo 32 del citato decreto 78/2010, le cui modifiche – si legge nella relazione di accompagnamento – erano volte ad arginare il fenomeno dei fondi immobiliari cosiddetti “veicolo”, finalizzati unicamente al godimento dei benefici fiscali consentiti dall’attuale normativa.

Più nel dettaglio, il nuovo regime impositivo, ai fini delle imposte dirette, dei partecipanti ai fondi immobiliari varia in funzione della natura e dell’entità della partecipazione detenuta:

(i) mantengono in ogni caso, a prescindere dall’entità della partecipazione detenuta, l’attuale regime di tassazione i fondi partecipati esclusivamente da alcune categorie di investitori: Stato ed enti pubblici, OICR, forme di previdenza complementare ed enti di previdenza obbligatoria,  imprese di assicurazione relativamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche, intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale, tutti i soggetti e i patrimoni dianzi indicati costituiti all’estero in Paesi o territori che consentano uno scambio di informazioni volto ad individuare i beneficiari effettivi del reddito sempreché siano inclusi nella “White List”, enti che perseguano le finalità previste dalle legge sulle fondazioni bancarie, enti privati che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche. Il requisito è soddisfatto anche nel caso in cui al fondo partecipano società o veicoli contrattuali, a loro volta partecipati in misura superiore al 50% dai predetti soggetti;

(ii) sono soggetti a tassazione per trasparenza (con le stesse regole previste per le società di persone) le persone fisiche, le società ed i veicoli contrattuali e gli enti diversi da quelli indicati nel precedente punto (i), che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio del fondo, anche indirettamente per il tramite di controllate o soggetti interposti e tenendo conto delle partecipazioni detenute dai familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo). Non si applica, in questo caso, la ritenuta del 20% di cui all’articolo 7 del D.L. 351/2001. Tra l’altro, la cessione delle stesse quote è assimilata alla cessione di quote di partecipazione in società di persone e la stessa partecipazione si assume “qualificata”, con conseguente inapplicabilità dell’imposta sostitutiva del 12,5% sul capital gain.

(iii) Sono in ogni caso assoggettati a tassazione al momento della corresponsione, con aliquota del 20%, i proventi percepiti da soggetti non residenti, diversi da quelli indicati al punto (i), che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio del fondo, ferme restando aliquote convenzionali più basse (sul punto, vgs. circolare 11/E/2011).

Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5% si applica, nel silenzio delle norme, l’attuale regime impositivo per cassa con ritenuta del 20% (a titolo d’imposta o d’acconto a seconda della natura dei percettori).

Il nuovo comma 4-bis dell’articolo 32 prevede, poi, che i partecipanti “qualificati”, di cui ai punti (ii) e (iii), sono tenuti a versare, relativamente alle quote detenute al 31 dicembre 2010,  un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5% del valore medio delle quote possedute nel periodo d’imposta, da versare entro il termine per il versamento del saldo relativo al 2011 (16 giugno 2012), ovvero a cura della SGR o dell’intermediario depositario, in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2011 ed il 16 giugno 2012.

Quanto ai fondi che, alla data del 31 dicembre 2010, presentavano tra i propri partecipanti almeno uno dei soggetti indicati nei punti (ii) e (iii) è prevista la possibilità di disporre la liquidazione del fondo entro il 31 dicembre 2011, previa applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari al 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto al 31 dicembre 2010. La liquidazione non può durare più di 5 anni e sui risultati della gestione del fondo si applica un’imposta sostitutiva del 7%. In tal caso, non si applica la tassazione sostitutiva a carico dei partecipanti sul valore medio delle quote detenute al 31 dicembre 2010.

Va inoltre precisato che restano invariate le disposizioni di cui al richiamato articolo 32, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater volte ad evitare la doppia tassazione dei redditi in capo ai partecipanti e quelle che prevedono disposizioni agevolative ai fini delle imposte indirette per le operazioni di liquidazione.

In particolare, gli atti di liquidazione del patrimonio sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Si applicano ulteriori disposizioni fiscali relativamente alle cessioni di immobili (fatturazione in reverse charge), conferimenti in società di pluralità di immobili (fuori campo IVA e imposte d’atto in misura fissa) e cessioni di azioni o quote effettuate durante la fase di liquidazione (non rilevanti ai fini del calcolo del pro rata di detrazione IVA).

Di Paolo Crisafi, segretario di Assoimmobiliare e Federimmobiliare in collaborazione con Sara Ludovici, responsabile della comunicazione.

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