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CRONACA

SORA – Antenna Mezzano: Tersigni replica all’associazione “Sora in Movimento”

Redazione Sora24
Redazione

La prima osservazione che mi viene in mente leggendo il comunicato dell’Associazione “Sora in Movimento” è quella relativa alle affermazioni del Vice Presidente Avv. Bono che confonde delibere con determine, Giunta con Dirigenti, funzioni politiche con funzioni tecniche con relative competenze. Eppure il Vice Presidente è stata per anni difensore civico di questa città e durante il suo mandato sono state ugualmente installate antenne di ricevitori mobili anche in zone più popolate.

La seconda osservazione riguarda, invece, l’approssimazione con la quale riferisce l’iter amministrativo. Per ulteriori chiarimenti, rispetto a quanto già riferito, riporto brevemente tutti i passaggi che hanno determinato l’istallazione dell’antenna in zona Mezzano. Il sito non ricade in ZPS (Zone a Protezione Speciale).
Le prescrizione del caso sono da riferire:

  • alla tipologia dell’intervento;
  • alla tutela della salute pubblica;
  • al regime vincolistico.

In merito al primo aspetto occorre rammentare che gli impianti di telefonia mobile sono equiparati a tutti gli effetti ad opere di urbanizzazione primaria;

art. 86, comma 3, D.Lgs. 259/2003 Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia”.

A fronte di tale presupposto, la localizzazione degli impianti è da intendere in deroga rispetto alla specifica destinazione urbanistica del sito.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, l’ARPA Lazio ha rilasciato il parere di propria competenza (prot.0091567 del 15.01.2012).
Per quanto attiene il terzo punto, si precisa che il sito è sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 ed al vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del P.T.P.R. del Lazio.

Il Comune di Sora, dopo aver trasmesso la richiesta di parere all’Amministrazione Provinciale cha a sua volta ha inviato la stessa alla Regione Lazio, ha emanato la determinazione dirigenziale n.59 del 28.02.2012 in quanto, ai sensi della D.G.R. del Lazio n.6215/1996, l’autorizzazione alla realizzazione dei tralicci per comunicazioni telefoniche è di competenza dei comuni. L’aspetto ambientale e paesaggistico è quello che merita la dovuta attenzione e che giustifica tutte le perplessità del caso. Il Comune, per quanto di propria competenza, prima del rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, aveva segnalato alla Regione Lazio ed alla Soprintendenza la necessità di effettuare opportune valutazioni in merito alla localizzazione dell’impianto: (nota n.40853 del 03.11.2011) “ –omissis- nel precisare che l’intervento resta tassativamente subordinato all’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica di cui al D. L.vo 42/2004 e che detto provvedimento, ai sensi della L.R. 59/1995, è di competenza del Dipartimento Territorio della Regione Lazio, si invita codesta spettabile Società ad acquisire l’atto autorizzativo di cui sopra auspicando che vengano individuati tutti gli accorgimenti atti a garantire la salvaguardia del contesto ambientale e naturalistico del sito ivi compreso l’eventuale ricorso a sistemi di mascheramento della struttura di sostegno che, a parere di questo Settore, rappresenta un elemento di forte impatto visivo che andrebbe mitigato nei modi che il citato Dipartimento Regionale riterrà opportuni”.

Le segnalazioni del Comune sono state sostanzialmente disattese sia dalla Soprintendanza che dalla Regione Lazio che, nella loro piena discrezionalità, hanno autorizzato l’impianto rispettivamente con parere n.0036731 del 12.12.2011 e con la Determinazione Dirigenziale n.A0048 del 30.01.2012.
Non è il primo caso di impianto di telefonia che il Comune ha dovuto valutare in merito alla tutela della salute pubblica ed alla specifica localizzazione rispetto al contesto urbano; tra tutti si portano ad esempio gli impianti esistenti su una struttura ricettiva di Via Napoli e Via Barca San Domenico, oltre ai già noti ripetitori presenti nei pressi dello Stadio “Tomei”, del Cimitero Comunale e del Campo Sportivo “G. Panico”.

Il Comune di Sora è sempre risultato soccombente nei vari gradi di giudizio amministrativo. Per gli impianti di Via Napoli a nulla sono valse le motivazioni inerenti la forte concentrazione di edilizia residenziale e commerciale, la presenza di un complesso sanitario e numerosi edifici scolastici.
È indubbio che anche solo per effettuare i più semplici interventi edilizi (da una recinzione ad una straordinaria manutenzione) lo specifico contesto ambientale obbliga i cittadini residenti ad affrontare un iter lungo e articolato (con aggravio di costi e senza certezza di risultato), ma tali obblighi non sono certo imposti dal Comune di Sora, bensì da un regime vincolistico che purtroppo, al momento, non prevede procedure tecnico-amministrative semplici, immediate e sicure.

Quindi, paradossalmente, in tale contesto una recinzione potrebbe essere diniegata ed un traliccio di 16 metri può essere tranquillamente realizzato.
Ma il Comune di Sora, per quanto di propria competenza e compatibilmente con le norme del Piano Paesistico, non ha mai opposto diniego alle istanze dei cittadini. È evidente, comunque, che il Sindaco non ha alcun interesse a procurare un danno ai cittadini sorani.  Il Comune di Sora proporrà, nei termini previsti, ricorso al Presidente della Repubblica così come consentito dalle norme vigenti. Nella malaugurata ipotesi che anche tale ricorso possa essere respinto, l’Amministrazione Comunale valuterà l’ipotesi di stipulare una convenzione con l’Università di Cassino per predisporre un piano finalizzato a monitorare periodicamente l’emissione delle onde elettromagnetiche, a tutela dei residenti nelle zone limitrofe agli impianti di telefonia.

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