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CRONACA

Sora: «Tonino Cianfarani non è un assassino». L’arringa difensiva dell’Avv. Ezio Tatangelo

Il processo, durato circa nove mesi, sta per volgere al termine. La prossima udienza è stata fissata per il giorno Lunedì 17 novembre 2014

Redazione Sora24
Redazione

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota stampa contenente la sintesi dell’arringa difensiva dell’Avv. Ezio Tatangelo, difensore di fiducia di Tonino Cianfarani, accusato per l’omicidio e la soppressione del cadavere di Samanta Fava.

«Si è conclusa dopo 6 ore l’articolata e lucida arringa difensiva dell’Avv. Ezio Tatangelo, difensore di fiducia di Tonino Cianfarani, imputato per l’omicidio e la soppressione del cadavere di Samanta Fava. Il difensore, dopo aver denunciato il pregiudizio di colpevolezza che ha marchiato il suo assistito, sia nel corso delle indagini che nel corso dei 9 mesi del processo che sta ormai per volgere al termine – in spregio al principio di presunzione di innocenza su cui si fonda il nostro ordinamento giuridico – ha passato al setaccio tutti gli indizi posti dalla Procura a sostegno della propria ricostruzione, smontandoli uno dopo l’altro e dimostrandone la evidente fallacia ed inconsistenza.

L’Avv. Ezio Tatangelo, che ha più volte ribadito l’innocenza del proprio assistito in ordine al reato di omicidio ascrittogli, ha successivamente affrontato il tema – chiave del processo, confutando interamente le risultanze della consulenza medico – legale eseguita dai consulenti tecnici dell’Accusa, sulla scorta delle intuitive e brillanti considerazioni dei propri consulenti di parte, Dott. Giuseppe Delli Colli (medico-legale) Prof.ssa Roberta Bruzzone (Criminologa – forense) e dott.ssa Cecilia Forenza (Psicologa – forense). Il difensore di Cianfarani ha dimostrato la inattendibilità dell’indagine immunoistochimica eseguita sul cadavere della sfortunata Fava a causa dell’avanzatissimo stato di decomposizione e putrefazione del corpo, condotta dai consulenti tecnici del P.M., indagine che non trova precedente alcuno nella letteratura scientifica internazionale e quindi, non risulta in alcun modo validata ed avallata nella sua attendibilità dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale.

Ad onor del vero, infatti la comunità scientifica ha esplicitamente escluso la possibilità di condurre simile accertamento su corpi fortemente alterati e decomposti, com’era quello della Fava al momento del ritrovamento. Dopo aver ricostruito una puntuale e precisa dinamica alternativa della morte di Samanta Fava, consistita in una rovinosa e letale caduta dalle scale dell’abitazione (all’epoca dei fatti in uso all’imputato), evidenziandone in maniera dettagliata anche la probabili causa, il difensore ha argutamente spiegato come le fratture costali, determinatesi a seguito dell’impatto con la superficie dura, abbiano causato nel giro di pochi minuti il decesso della donna per emotorace massivo, ovvero riempimento della cavità pleurica, contenente la sacca polmonare, di liquido ematico e susseguente asfissia. Ricostruzione, questa, perfettamente compatibile con le risultanze medico – legali riscontrate sul cadavere della donna e pienamente supportate dalle argomentazioni criminologiche esposte, a suo tempo, dalla Prof.ssa Roberta Bruzzone consistenti nella totale assenza di tracce ematiche, genetiche e papillari latenti tanto sul cadavere, tanto nell’abitazione e nelle pertinenze in uso dell’imputato all’epoca dei fatti.

Sulla base di tale ulteriore ed inconfutabile dato, che pure evidenzia la fallacia del fragile impianto accusatorio, l’Avv. Ezio Tatangelo ha richiamato l’attenzione sulla patologia mentale da cui sarebbe affetto l’imputato, chiarendo e spiegando con dovizia di particolari come lo stato di incapacità di intendere e di volere dello stesso al momento in cui avrebbe assistito incolpevolmente alla morte della donna, non gli abbia permesso di autodeterminarsi in maniera differente e consona.

Sulla base di tale ricostruzione, il difensore, fermamente convinto dell’innocenza del Cianfarani, ha chiesto con fermezza alla Corte di pronunciare nei confronti dello stesso una sentenza assolutoria, in ordine al reato di omicidio di cui è imputato non essendo emersa in giudizio la prova della colpevolezza dell’imputato, al di la del ragionevole dubbio. In seconda battuta, ha chiesto la derubricazione del secondo capo di imputazione da soppressione ad occultamento di cadavere, con concessione di tutte le attenuanti comuni e generiche ed il riconoscimento del vizio di mente. Alla prossima udienza, fissata per il 17 novembre p.v., l’Accusa e le parti civili esporranno delle brevi repliche. Alla difesa saranno affidate ulteriori controrepliche ed il 24 novembre p.v. la Corte, dopo aver raccolto le dichiarazioni spontanee dell’imputato si ritirerà in camera di consiglio».

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