CRONACA

COMMENTO ALLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE AI 4 PER TURBOGAS DI SORA (di Maurizio D’Andria)

28 Febbraio 2015

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota stampa a firma di Maurizio D’Andria

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota stampa a firma di Maurizio D’Andria

«Voglio commentare la sentenza della Signora Giudice Manuel che ha incomprensibilmente, a mio avviso, assolto i 4 rinviati a giudizio da stessa Procura di Cassino, imputati per “non applicazione della V.I.A. ed altro”.

La CTU nominata dal Giudice Manuel aveva dato chiare indicazioni di obbligatorietà della V.I.A. così come la competenza ministeriale e non regionale, così pure dice ISPRA del Ministero dell’Ambiente, come da deposizioni agli atti. Bisogna poi ricordare il “principio di precauzione” della Unione Europea che impone l’attuazione di particolari accorgimenti precauzionali a favore della popolazione interessata. Insomma, sapendo che l’impianto inquina particolarmente ed è collocato al centro di due città altamente popolate, a maggior ragione dovrà essere OBBLIGATORIO realizzare la procedura di V.I.A. Per questi motivi è stato fatto il DPR del 12 aprile 1996 che ha recepito la Direttiva Europea 85/337/CEE.

In dibattimento, è stato fatto presente alla signora Giudice Manuel che per la centrale elettrica sita in Colleferro, IDENTICA A QUELLA DI SORA, autorizzata con V.I.A. regionale e A.I.A. provinciale, almeno uno degli imputati aveva firmato ambedue i protocolli. Come mai a Colleferro si è fatta la V.I.A. E a Sora no? Se lo è chiesto la signora Giudice Manuel? Perchè la V.I.A. è stata richiesta anche alla centrale termica della cartiera di Guarcino di soli 20 MW ed a Sora che ne ha 115,540 MW non l’hanno richiesta???? Questo è scritto nella CTU del giudice Manuel.

Nel documento ufficiale (screening) presentato da BURGO a REGIONE LAZIO e preso in visione dalla CTU del Giudice, c’è scritto tutto. Qui ad esempio, a pag. 5 dello “screening” è detto che la POTENZA ELETTRICA dell’impianto cogenerativo è superiore agli 80 MWe (autoconsumo : 20 MWhe + 60,786 MWhe venduti alla rete). Per questo impianto, solo per queste caratteristiche che la REGIONE LAZIO sapeva benissimo ma che ha nascosto a tutti noi, la competenza era del MINISTERO DELL’AMBIENTE e la V.I.A. è OBBLIGATORIA, sia nel caso regionale che ministeriale.

Ma il Giudice Manuel si è letto il D.P.R. del 12 aprile 1996 che si sta contestando agli inquisiti???

Il D.P.R. 12 aprile 1996 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, prevede quanto segue:

Ambito di applicazione
Punto 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che l’attuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti indicati negli allegati A e B avvenga nel rispetto delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto.
Punto 3 dice: Sono assoggettati alla procedura di valutazione d’impatto ambientale i progetti di cui all’allegato A.

L’allegato A), punto c) del D.P.R. 12/4/1996 dice: “Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno”. La Cartiera del Sole produce circa 800 tonnellate il giorno di carta (fonte Burgo SpA). Dunque, per l’allegato A, la V.I.A. è obbligatoria.
L’allegato B) “4. Sono assoggettati alla procedura di valutazione d’impatto ambientale i progetti di cui all’allegato B che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394”.

Industria energetica ed estrattiva:
a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW (l’impianto della Cartiera del sole ha una potenza termica di 115,540 Mwt);
Punto 6. Per i progetti elencati nell’allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, l’autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all’art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell’allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale.

ALLEGATO D
Elementi di verifica di cui all’art. 1, commi 6 e 7

1. Caratteristiche.
Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

2. Ubicazione del progetto.
La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

Per l’allegato D), data le caratteristiche dell’impianto, la condizione residenziale e l’ubicazione della cartiera, la V.I.A. è obbligatoria.

Dunque, la V.I.A. È obbligatoria in base agli allegati A, B, e D sopra richiamati nei quali il caso di Sora calza a pennello.

Visto tutto quanto il DPR 12/4/1996, il Giudice Manuel perchè ASSOLVE i 3 di Regione Lazio che si sono pronunciati per il “DINIEGO ALLA V.I.A.” per l’impianto di Sora mentre per quello identico di Colleferro l’hanno imposta? Perchè la V.I.A. è stata richiesta anche alla centrale termica della cartiera di Guarcino di soli 20 MW ed a Sora che ne ha 115,540 MW non l’hanno richiesta???? Ma il Giudice Manuel lo ha letto il DPR del 12 aprile 1996? Ha poi letto la relazione tecnica del proprio CTU? Ha poi verificato la deposizione rilasciata dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale del Ministero dell’Ambiente)? Ha letto la signora Giudice Manuel di che tipo d’impianto si sta giudicando???? Eccolo (fonte Burgo SpA):

MA COME È POSSIBILE DARE UNA ASSOLUZIONE A QUESTE PERSONE????
Attenderemo che vengano depositate le motivazioni. Ma oggi il mio commento è questo».

Maurizio D’Andria