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POLITICA

SORA – Occupazione suolo pubblico: la nuova ordinanza emessa dal Sindaco De Donatis

Il testo è stato studiato e redatto con l'obiettivo di tutelare la salute pubblica e favorire la ripresa delle attività economiche sospese a dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Redazione Sora24
Redazione

Con specifica Ordinanza, in tema di occupazione temporanea di suolo pubblico comunale, in via straordinaria, urgente e temporanea, in deroga ai vigenti regolamenti, al fine di tutelare la salute pubblica e favorire la ripresa delle attività economiche sospese a dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, il Sindaco Roberto De Donatis ha inteso emanare le seguenti misure, a partire dal 3 luglio 2020, fino al 31/10/2020 :

  • è consentita ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande comprese le attivita’ artigianali presenti nell’intero territorio comunale il posizionamento su suolo pubblico di strutture mobili della seguente tipologia: ombrelloni tavolini, sedie, fioriere, pannelli e/o altre recinzioni e pedane prontamente rimovibili;
  • per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità anche legati ad eventi di protezione civile le strutture mobili di cui al punto precedente devono comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse immediatamente a richiesta delle autorità competenti;
  • è consentita l’occupazione di stalli di sosta prospicienti le attività commerciali nel limite della proiezione delle mura perimetrali sull’area di sosta; l’eventuale attraversamento della strada, laddove consentito, avverrà sotto l’esclusiva responsabilità dell’esercente;
  • l’occupazione temporanea di suolo pubblico con le strutture mobili sopra descritte a carattere temporaneo installate è esentata dal pagamento della TOSAP fino al 31/10/2020 ;
  • la superficie massima occupabile dalle strutture mobili è stabilita entro il limite di mq 250, nel rispetto Codice della Strada, della libera fruizione degli spazi pubblici da parte degli utenti e dei diritti dei terzi, purché vi sia il rispetto delle condizioni di sicurezza, garantito il passaggio dei mezzi di soccorso, il transito pedonale, ed il rispetto delle ordinarie condizioni di buon vicinato. Le distanze di sicurezza atte a garantire le prescrizioni di cui sopra saranno quelle contenute nel Regolamento comunale sui “Dehors”, art. 8, e precisamente:
  1. Non è consentito installare dehors, o parti di essi, se per raggiungerli dall’ingresso dell’esercizio cui sono annessi è necessario l’attraversamento di strade soggette al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada, ovvero i casi in cui la strada si trovi in un’area pedonalizzata e che il traffico sia interdetto nelle ore in cui si esercita l’attività.
  2. L’area occupata dal dehors non deve interferire con reti tecniche o elementi di servizio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.), in modo tale da limitarne il funzionamento, l’utilizzo o la manutenzione.
  3. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati tali da resistere alle azioni degli agenti atmosferici; qualunque. danno o incidente a persone o cose sarà a totale carico dell’intestatario dell’autorizzazione, restando il Comune di Sora esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.
  4. Su suolo pubblico o su aree gravate da servitù di pubblico passaggio non è consentito installare dehors ubicati a distanza superiore di metri 20,00 dall’esercizio commerciale.
  5. Il dehors non potrà essere posizionato su sede stradale assoggettata a divieto di sosta e/o di fermata, nelle aree di sosta riservate ai veicoli per il carico e per lo scarico delle merci ed ai veicoli a servizio delle persone invalide.
  6. È ammessa l’occupazione dei marciapiedi, purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio non inferiore a ml. 1,50;
  7. in caso sussistano particolari esigenze o caratteristiche geometriche della strada o del marciapiede è possibile lasciare uno spazio ridotto, purché non inferiore a ml. 1,20, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 20 del C. d. S. (D. Lgs. n.285/92); I dehors potranno essere aderenti o adiacenti all’immobile sede dell’esercizio pubblico.
  8. È consentita l’installazione dei dehors in aree pedonali, anche in attacco alle pareti esterne del locale, purché sul contrapposto lato libero del dehors sia garantito un passaggio pedonale di larghezza non inferiore a ml. 1,50. Sulle strade aperte al traffico veicolare dovrà essere mantenuta una porzione di carreggiata libera, di larghezza non inferiore a m. 3,0.
  9. Sulle strade interdette al traffico veicolare, ove non fosse possibile lasciare libera una corsia di metri 3,0, è consentito localizzare solo dehors aperti costituiti da tavoli, sedie e ombrelloni, che possano essere facilmente e rapidamente rimossi in caso di transito di veicoli di servizio; in ogni caso deve sempre essere lasciata libera una parte della carreggiata di larghezza non inferiore a metri 1,50.
  10. Qualora il fronte del pubblico esercizio abbia una lunghezza limitata, la collocazione del dehors può essere prolungata negli spazi fronteggianti gli esercizi adiacenti o accessi di altre proprietà, previa acquisizione del nulla osta dei titolari/proprietari dei medesimi esercizi o immobili.
  11. I dehors sono ammissibili anche in prossimità ad altri, purché a distanza da questi non inferiore a ml. 2,00 ed in posizione tale da non limitarne la funzionalità;
  12. è consentita una distanza inferiore (o l’aderenza) a 10 condizione che la stessa distanza sia formalmente concordata con l’esercente del dehors confinante.
  13. I dehors autorizzati dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell’esercizio pubblico, per motivi di interesse pubblico ivi comprese eventuali manifestazioni o attività patrocinate o organizzate dal Comune di Sora.
  14. Gli elementi costituenti il dehors non dovranno interferire in alcun modo con le parti aggettanti dell’edificio (cornicioni, balconi, terrazze, ecc.) o con la chioma degli alberi; gli elementi del dehors dovranno distanziarsi di almeno ml. 0,50 dal tronco degli stessi.;

Le occupazioni dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede tecniche allegate all’ Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 e in particolare:

I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale preferibilmente di almeno 1 metro e mezzo tra le persone, comunque non inferiore ad almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet, tenendo comunque conto del passaggio del personale di sala e fermo restando il divieto di assembramento.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Nelle more dell’individuazione, secondo le modalità previste dalla legge, degli spazi pubblici da destinare a “posteggi fuori mercato”, sono autorizzate le richieste di occupazione di suolo pubblico, corredate da planimetria e asseverazione tecnica, da parte di operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ad esclusione del centro storico, così come definito dall’allegato “B” del PRG, nel rispetto delle norme delle Codice della Strada e senza arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone, con rumori ed esalazioni in particolare, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al termine massimo del 31/08/2020. Eventuali installazioni diverse dai veicoli a servizio delle attività dovranno essere immediatamente rimovibili a richiesta delle Autorità. Non sarà consentita l’occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie o altre strutture funzionali al servizio di somministrazione.

Le richieste di occupazioni di suolo pubblico dovrà essere presentata al SUAP su apposito modello reperibile sul sito istituzionale e dovrà essere corredata da planimetria descrittiva dell’occupazione.

Le richieste presentate nei termini della presente ordinanza si intenderanno automaticamente accolte salvo diversa valutazione e comunicazione degli uffici preposti;

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si rimanda ai vigenti provvedimenti di livello governativo, regionale e locale di settore e riguardante le misure per contrastare la citata emergenza sanitaria e alla normativa nazionale, regionale e locale di settore. Le occupazioni concesse dovranno essere immediatamente rimosse a seguito di successiva valutazione dell’interesse pubblico con particolare riferimento all’ordine e alla sicurezza pubblica anche su segnalazione motivata delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale.

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