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CRONACA

SORA – Regolamentazione pulizia strade comunali e terreni limitrofi: l’ordinanza del Sindaco

Il testo del provvedimento entrato in vigore il 04 Luglio.

Redazione Sora24
Redazione

Di seguito l’ordinanza sindacale n. 123 del 04/07/2019 in materia di “regolamentazione pulizia strade comunali e terreni limitrofi” con la quale il Sindaco Roberto De Donatis

“Ordina:

1) Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti
con le strade comunali e non comunali di eseguire:

  • La potatura delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti, che si protendono oltre il limite della
    proprietà privata verso le strade pubbliche o ad uso pubblico;
  • La potatura di siepi e piante, poste in prossimità di curve o intersezioni in modo da contenerne l’altezza rispetto al piano stradale;
  • Di assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo.

SI AVVERTE che, ferma restando l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti
in materia, la violazione dell’obbligo, di cui al punto 1) della presente Ordinanza comporterà
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dagli articoli 29 e seguenti del
Codice della Strada, di importo compreso da un minimo di € 173,00 ad un massimo di € 695,00;
E’ fatta salva l’applicazione della Legge Penale per condotte integranti ipotesi di
reato.

2) Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni di
eseguire:

  • Di tenere liberi i terreni da sterpaglie, cespugli, rovi, erbe e rifiuti agricoli in genere,
    attraverso sfalci periodici della vegetazione combustibile;
  • Di procedere alla rimozione dai terreni di rifiuti incontrollati, che costituiscono un possibile fattore di innesco e di propagazione di incendi;
  • Di assicurare la regolare pulizia dei fondi agricoli, al fine evitare proliferazione di insetti e/o, comunque, inconvenienti di natura igienico – sanitaria.

SI AVVERTE che, ferma restando l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti in materia, la violazione dell’obbligo, di cui al punto 2) della presente Ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da € 25,00 ad € 500,00. E’ fatta salva l’applicazione della Legge Penale per condotte integranti ipotesi di reato.”

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