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CRONACA

Tares a Sora +75% rispetto a Cassino: l’Ass. Agostino Di Pucchio risponde ad Otello Martini

Redazione Sora24
Redazione

In merito ad alcuni articoli pubblicati on line in riferimento alla tassa sui rifiuti nel Comune di Sora mi preme fare alcune precisazioni. E’ doveroso anzitutto premettere che il ruolo dell’Assessore al Bilancio è quello di svolgere le attività legate alla sua “delega”, in particolare, raccoglie le richieste finanziarie dai settori comunali utilizzandole in fase di predisposizione del bilancio.

Tanto premesso, si chiarisce che il tributo TARES è stato istituito, a decorrere dal 01/01/2013, con D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 ed è rimasto in vigore fino al 31/12/2013.

Parlare oggi di tale tributo è quanto meno fuori luogo, atteso che dal 2014 è entrata in vigore la TARI (quale componente della IUC), istituita con Legge n. 147/2013.

Tuttavia, è utile precisare che sia il tributo TARES che la TARI hanno come presupposto il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, “suscettibili” di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

Ciò significa che il legislatore (e non il Comune di Sora) ha voluto ribadire, come per la TARSU, il concetto della “presunzione” di produzione di rifiuti da parte di locali ed aree scoperte.

Pertanto, fino a quando il Comune non realizzerà sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, il metodo normalizzato applicato resta legittimo e corretto. A tal proposito c’è da dire che l’art. 1, comma 667 della Legge n. 147/2013, su citata, prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, entro sei mesi dall’entrata in vigore della citata legge, con regolamento avrebbe dovuto stabilire i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di tali sistemi di misurazione, ma ad oggi tale regolamento non è stato ancora adottato.

La legittimità dell’operato dell’Ente è ancor più avvalorata ed acclarata dalla stessa normativa di riferimento della TARI (la già citata Legge n. 147/2013), lì dove all’art. 1, comma 651, espressamente prevede che “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999”. Tale norma, non essendo stata abrogata è legittima e vigente e come tale va rispettata ed applicata dall’Ente. Pertanto non trovano alcun fondamento le censure mosse di un’applicazione della norma in maniera incongrua e presuntiva.

Relativamente ai costi, la legge n. 147/2013, come recepita nel vigente regolamento TARI, prevede che la tassa è destinata alla copertura integrale (100%) dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, quindi, non solo a quelli di raccolta, trasporto e smaltimento, ma anche quelli amministrativi, generali e comuni (accertamento, riscossione, fitto locali, personale degli uffici comunali, etc.), prendendo a base quelli dell’anno precedente, opportunamente attualizzati, secondo una formula ben precisa, contenuta nel DPR n. 158/1999.

Infine, riguardo la presunta irretroattività dei regolamenti comunali, è il caso di precisare che l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,[… ], nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”. Considerato che per l’anno 2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione è stato differito, con Decreto del Ministro dell’Interno 18/07/2014, al 30/09/2014 ed il Regolamento istitutivo della TARI è stato adottato in data 26/09/2014, si ritiene che l’operato dell’Ente sia nella piena legittimità e correttezza.

L’assessore al Bilancio e Tributi
Agostino Di Pucchio

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