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CRONACA

Tribunale, anche la sede distaccata di Gaeta si muove per evitare l’accorpamento a Cassino

Redazione Sora24
Redazione

GAETA

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota a firma dell’Associazione Avvocati Sud Pontino, nella persona del Presidente del Comitato Direttivo, Avv. Pasqualino Magliuzzi.

ATTO DI DIFFIDA E DI PREMONIZIONE

L’ ASSOCIAZIONE AVVOCATI SUD PONTINO, in persona del Presidente del Comitato Direttivo Avv. Pasqualino Magliuzzi, con sede in Gaeta, località Calegna, presso la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, ed elett.te dom.ta ai fini della presente procedura in Gaeta Via Indipendenza n. 331 (c/o Avv. Pasqualino Magliuzzi),

PREMESSO

1. che l’ Associazione Avvocati Sud Pontino conta circa 250 avvocati e praticanti avvocati residenti ed operanti nei nove comuni (Gaeta, Itri, Formia, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, S. Cosma e Damiano e Spigno Saturnia) attualmente ricadenti nel circondario della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina;

2. che l’ Associazione Avvocati Sud Pontino, oltre a svolgere ogni attività e/o iniziativa volta a preservare, tutelare e garantire  il mantenimento e l’ integrità degli uffici del circondario della sede giudiziaria di Gaeta,  ha tra i suoi scopi quello di svolgere ogni attività diretta a sviluppare ed agevolare l’ esercizio della professione forense degli avvocati e praticanti avvocati dei suddetti nove comuni;

3. che con l’ art. 1 comma 2 della legge 14.9.2011 n. 148 è stato delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fini di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l’ osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a)… b) ridefinire, anche mediante attribuzione territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’ estensione del territorio, del numero degli abitanti, del carico di lavoro e dell’ indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane; c) ….; d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

4. che ai commi 4 e 5 del citato articolo 1 della legge 148 citata è previsto: “4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell’ espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni. 5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’ esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi”.

5. che, a seguito dell’ entrata in vigore della predetta legge delega, è stato nominato dal Ministero della Giustizia, al fine di individuare i criteri da seguire per procedere alla revisione della geografia giudiziaria, un gruppo di studio formato da alcuni esperti, i quali concludevano il proprio lavoro con una relazione;

6. che il gruppo di studio in detta relazione, per quanto concerne i tribunali di primo grado, ha individuato le seguenti qualità: a) popolazione media 363.769 (la media nazionale è 345.606); b) sopravvenienze totali medie 18.094 (la media nazionale è 18.623); c) organico di magistratura di 28 unità (la media nazionale è 31); d) carico di lavoro annuo pari a 638,4 o 647,1;

7. che, in particolare, per quanto attiene sempre i tribunali di primo grado, nella relazione in parola il gruppo di studio ha escluso, pur considerando dei parametri inferiori rispetto alle qualità anzidette, la necessità di permanenza degli uffici che contano meno di 20 unità di organico, cosicchè, anche per lo scarso valore di produttività media rispetto alla classe superiore, è stato espressamente escluso il Tribunale di Cassino che contava 19 unità di organico;

8. che, per quanto concerne la sorte delle 220 sezioni distaccate di tribunale, nella relazione sono stati individuati due criteri: a) un numero di abitanti non inferiore a 85.490 ; b) una sopravvenienza minima di 2269;

9. che il gruppo di studio nel combinare i due criteri ha individuato in 60 sezioni distaccate di tribunale quelle da non sopprimere, tra le quali, rispettando entrambi i due criteri anzidetti, rientrava la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina;

10. che, una volta completato il lavoro del gruppo di studio nominato dal Ministero, veniva dato corso all’ acquisizione dei pareri previsti dal comma 4 dell’ art. 1 della legge 148/2011 ai fini dell’ adozione del decreto delegato da parte del Governo;

11. che in data 1.8.2012 la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, nell’ esprimere il previsto parere non vincolante, concludeva, per quanto concerne specificatamente il Tribunale di Cassino e la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, nel seguente modo: “2. Siano mantenuti in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, operando gli accorpamenti e le correzioni di seguito descritte, i seguenti tribunali: … b) Cassino (accorpa la sezione distaccata di Gaeta per una popolazione di 372.224). Le infiltrazioni della criminalità organizzata sono specificamente segnalate dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’ appello di Roma nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’ anno giudiziari 2012. Mantenere la sezione distaccata di Gaeta nel territorio di Latina comporta costi eccessivi per i cittadini, tenuto conto che quasi tutti i comuni distano da Latina oltre 100 km”;

12. che già il suddetto parere della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati conteneva in parte de qua degli aspetti, delle valutazioni e delle considerazioni contrarie al vero e palesemente volte, in spregio di qualsiasi analisi del problema della criminalità organizzata, dell’ analisi dei costi, dei gravissimi problemi processuali conseguenti al proposto accorpamento e dei problemi logistici ricadenti per i cittadini e gli avvocati e praticanti avvocati residenti e operanti nei nove comuni ricadenti nella Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, solo a “salvare” il Tribunale di Cassino sprovvisto di tutti i requisiti (popolazione, sopravvenienze e organico) indicati nella relazione del gruppo di studio nominato dal Ministero della Giustizia;

13. che, infatti, col suddetto parere della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati è stato totalmente omesso di considerare:

a) non esistono procedimenti di criminalità organizzata che pendano nella fase dibattimentale (stante la competenza funzionale per materia del G.i.p./G.u.p. distrettuale del Tribunale di Roma) dinanzi al Tribunale di Cassino e che riguardino fatti e personaggi operanti nel territorio della circoscrizione del Tribunale di Cassino e in quello ricadente nella circoscrizione della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina;

b) le indagini sulla criminalità organizzata appartengono alla competenza esclusiva della Procura Distrettuale di Roma e non alla Procura della Repubblica di Cassino;

c) i procedimenti penali che pendono dinanzi la Procura della Repubblica di Cassino e quelli pendenti dinanzi la Procura della Repubblica di Latina per fatti riguardanti il territorio della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina attengono molte materie diverse dall’ attività di indagine della Procura di Cassino (ad esempio i plurimi e diversi procedimenti scaturenti dal demanio marittimo);

d) la diversa tipologia dei reati trattati nei processi dinanzi al Tribunale di Cassino rispetto a quelli della Sezione Distacca di Gaeta del Tribunale di Latina e a quelli, per quanto concerne il medesimo territorio, del Tribunale di Latina nella fase G.i.p./G.u.p. e collegiale;

e) l’ insufficienza dell’ organico in forza (5 sostituti procuratori e il Procuratore Capo) alla Procura della Repubblica di Cassino e dei giudici del Tribunale di Cassino a far fronte ai procedimenti penali scaturenti dal territorio della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, atteso in proposito che le pendenze di tale territorio costituiscono circa il 40% delle pendenze del Procura della Repubblica di Latina (conta una forza di 11 sostituti procuratori, un Procuratore Aggiunto e il Procuratore Capo) e la sola Sezione Distaccata di Gaeta ha sopravvenienze, nella sola materia penale, di circa 1.600 procedimenti penali all’ anno;

f) tutte le forze di polizia giudiziaria che espletano le indagini dipendono tutte da Questura e Comandi Provinciali che sono ubicati nella città di Latina, cosicchè assolutamente evidente è la difficoltà e, vieppiù, l’ impossibilità, ricadendo il Tribunale di Cassino nella provincia di Frosinone e il territorio della Sezione Distaccata di Gaeta nella provincia di Latina, di avere un coordinamento delle indagini su quest’ ultimo ambito territoriale che risponda a criteri di efficienza, adeguatezza, conoscenza, presenza sul territorio, relazione e comunicazione con la Procura della Repubblica di Cassino sita a circa 130 chilometri dalla Questura e dai suddetti Comandi provinciali di Latina;

g) il differente ambito provinciale (Frosinone) della Procura della Repubblica di Cassino rispetto a quello (Latina) del territorio della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina rischia, proprio per le ragioni di cui alla precedente lettera f), di diventare un’ area territoriale priva di fattive e tempestive attività investigative, così da aggravare la già critica situazione scaturente dalla ormai presenza stanziale della criminalità organizzata campana;

h) il predetto differente ambito provinciale rende assai confuso e farraginoso l’ esercizio della giurisdizione e, come tale, della professione per gli avvocati e praticanti avvocati (oltre 430) residenti e operanti nel territorio della Sezione Distaccata di Gaeta in quanto: – i procedimenti ordinari civili e penali verranno trattati dal Tribunale di Cassino; – i riesami reali verranno trattati dal Tribunale di Frosinone (vista la competenza del distretto provinciale ex art. 309 c.p.p.); – le misure di prevenzione verranno trattate dal Tribunale di Latina (si segue la provincia di dimora del proposto); – le cause civili di previdenza e quelle contro Enti gestori dei servizi verranno tutte trattate dal Tribunale di Latina; – i riesami personali verranno trattati dal Tribunale di Roma;

i) il costo del mantenimento della struttura che ospita la Sezione Distaccata di Gaeta, tra l’ altro inaugurata da appena cinque anni, è a costo zero per il Ministero della Giustizia, atteso che trattasi di immobile comunale;

l) non esiste alcun collegamento ferroviario tra i comuni della Sezione Distaccata di Gaeta e dell’ intera provincia di Latina con l’ ambito territoriale ricadente nel circondario del Tribunale di Cassino;

m) tra i nove comuni ricadenti nella circoscrizione della Sezione Distaccata di Gaeta ve ne sono due insulari, Ventotene e Ponza, i quali, oltre a non fruire con Cassino di alcun collegamento ferroviario sulla terraferma, presentano notevoli disagi per raggiungere la sede del Tribunale di Cassino, a differenza invece dei collegamenti (porto di Formia e linea ferroviaria) con la Sezione Distaccata di Gaeta e col Tribunale di Latina;

14.  che il Consiglio dei Ministri, recepiti i pareri previsti dall’ art. 1 comma 4 l. 148/2011, ha approvato, in forza di tale delega, il Decreto Legislativo n. 155 del 7.9.2012, con cui, tra l’ altro, nell’ approvare l’ Allegato 1 costituente tabella allegata al Regio Decreto 30.1.1941 n. 12, i nove comuni della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina (Gaeta, Itri, Formia, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, S. Cosma e Damiano e Spigno Saturnia) sono passati sotto la giurisdizione del Tribunale di Cassino;

15. che, tra l’ altro, pur essendo previsto il suddetto cambio di giurisdizione, i magistrati in servizio attualmente presso la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Gaeta, a differenza del personale amministrativo, non verranno trasferiti d’ ufficio al Tribunale di Cassino, atteso che, ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 155/2012, “i magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso le sezioni distaccate soppresse si intendono assegnati alla sede principale del tribunale”;

16. che con l’ art. 2 del Decreto Legislativo n. 155/2012 sono stati abrogati gli artt. 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies del R.D. 30.1.1941 n. 12, ossia le norme disciplinanti le sezione distaccate del tribunale ordinario, il loro funzionamento, i loro affari trattati, e la loro istituzione, la loro soppressione e la modifica della loro circoscrizione;

17. che però le disposizione dell’ art. 2 del D.Lgs. n. 155/2012 acquistano efficacia, cosi come previsto espressamente dal successivo comma 2 dell’ art. 11, decorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del decreto, con la conseguenza che, non essendo la disposta abrogazione divenuta efficace, sono attualmente in vigore gli artt. 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies del R.D. 30.1.1941 n. 12;

18. che, ferme tutte le questioni di incostituzionalità sollevate avverso il Decreto Legislativo n. 155 del 2012 e per le quali è stato fissato già il 2.7.2013 il primo giudizio dinanzi la Corte Costituzionale, l’ Associazione Avvocati Sud Pontino ritiene, sicuramente, arduo e impossibile l’ esercizio dell’ attività professionale per gli avvocati e praticanti avvocati residenti ed operanti in tale territorio, non avendo tenuto conto il Governo che ha adottato il Decreto Legislativo, nell’ annettere il circondario della Sezione Distaccata di Gaeta a quello del Tribunale di Cassino, dei criteri oggettivi ed omogenei previsti (estensione del territorio, del numero di abitanti, dei sistemi di mobilità, dell’ indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell’ articolazione delle attività economiche e sociali che svolgono il territorio) dal comma 2 dell’ art. 48-ter R.D. n. 12 del 1941 e in parte riprodotti nella lett. b) del comma 2 dell’ art. 1 della legge n. 148 del 14.9.2011, nonchè del verificarsi, per tutte le disfunzioni dettagliatamente indicate innanzi nel precedente capoverso n. 13), di uno scorretto, incerto e confuso svolgimento del servizio giudiziario sul territorio dei nove comuni della Sezione Distaccata di Gaeta;

19. che gli avvocati e praticanti avvocati residenti ed operanti nei suddetti nove comuni infatti saranno costretti ad esercitare la propria professione in modo disagiato ed economicamente insostenibile, dovendo, pur trattando affari e giudizi prodotti dallo stesso ambito territoriale, rivolgersi contemporaneamente, a seconda delle tipologie dei giudizi, ad uffici giudiziari diversi (Cassino, Latina, Frosinone e Roma);

20. che in data 15.3.2013 il Capo Dipartimento dell’ organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia ha emanato la nota prot. 29981, avente ad oggetto “linee guida per l’ attuazione della procedura di utilizzo dell’ immobile previsto dall’ art. 8 del d.lgs. n. 155/2012;

21. che con detta nota ministeriale è stata scandita la procedura per il mantenimento, per cinque anni, delle strutture giudiziarie soppresse ex art. 8 D.lgs. 155/2012, prevedendo specificamente, per quanto attiene l’ accorpamento di sezioni distaccate, una procedura caratterizzata dall’ acquisizione dei pareri da parte del capo dell’ ufficio giudiziario accorpante entro il 30.4.2013 e la trasmissione, previo coordinamento di quest’ ultimo col capo dell’ ufficio giudiziario soppresso, della relativa domanda ex art. 8 citato, corredata da tutta la documentazione e i pareri richiesti, entro il 30.5.2013 al Dipartimento dell’ organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia;

22. che il Presidente del Tribunale di Cassino ha, con nota prot. 566/2013 del 26.3.2013, avanzato al Presidente della Corte di Appello di Roma un quesito con cui, dovendo rispondere alla predetta nota ministeriale prot. 29981 del 15.3.2013, chiede quale sia la sorte dei procedimenti che, alla data del 13.9.2013, sono pendenti presso il Tribunale di Latina ma di competenza del territorio di Gaeta e, specificatamente, se i suddetti procedimenti pendenti passeranno di competenza al Tribunale accorpante (Trib. Cassino) oppure se rimarranno di competenza e quindi continueranno ad essere gestiti dal Tribunale precedentemente competente (Tribunale di Latina);

23. che analogo quesito è stato posto il 9.4.2013 dal Giudice coordinatore della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, tra gli altri, al Ministero della Giustizia, avendo delle difficoltà a garantire la continuità della trattazione dei procedimenti penali e civili attualmente pendenti presso la Sezione di Gaeta e che non potranno essere definiti entro il 13.9.2013;

24. che i quesiti posti dal Presidente del Tribunale di Cassino e dal Giudice coordinatore della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina evidenziano già di loro la confusione generata dalla stravagante, irrazionale, imponderata e ingestibile scelta del Governo il quale, senza alcuna valutazione e istruttoria specificatamente condotta nell’ annettere parte del vasto territorio della provincia di Latina e ricadente nel circondario della Sezione Distaccata di Gaeta nel circondario del Tribunale di Cassino, ricadente invece nella provincia di Frosinone, non ha tenuto minimamente in considerazione i problemi indicati dettagliatamente innanzi nel paragrafo sub. 13);

25. che, inoltre, la irrazionale e illogica decisione di annettere col D.lgs. 155/2012, unitamente alla soppressione della sezione distaccata di Gaeta, il circondario di quest’ ultima a quello del Tribunale di Cassino genererà un inevitabile stallo dell’ intera e consistente attività giudiziaria pendente (vanno considerati pure le migliaia di procedure pendenti oggi dinanzi la Procura della Repubblica di Latina), la quale dovrà proseguire ex art. 9 comma 1 D.lgs. 155 cit. davanti all’ ufficio giudiziario accorpante;

26. che, in particolare, a disparte l’ insufficienza dell’ organico della Procura e del Tribunale di Cassino a smaltire tutti i procedimenti civili e penali provenienti dal territorio della sezione distaccata di Gaeta e attualmente pendenti, il Tribunale di Cassino non dispone di alcun edificio in grado di accogliere detti procedimenti e quelli sopravvenienti, unitamente alla relativa utenza, testimoni, parti e difensori (risiedono nel circondario di Gaeta oltre 430 avvocati e praticanti avvocati);

27. che, quindi, è di tutta evidenza l’ inattuabilità, l’ irrazionalità, l’ imponderatezza, l’ irragionevolezza e, di certo, la “distruzione” della Giustizia nel territorio della sezione distaccata di Gaeta col solo fine incomprensibile di ‘salvare’ a tutti i costi un tribunale, quello di Cassino, totalmente privo dei requisiti per restare in vita;

28. che la su esposta situazione, scaturente dalla previsione del D.lgs. n 155/2012, renderà assolutamente insostenibile ed impossibile per gli avvocati e praticanti avvocati residenti e operanti nei comuni di Gaeta, Itri, Formia, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, S. Cosma e Damiano e Spigno Saturnia di esercitare la propria attività professionale, atteso che i medesimi, oltre (repetita iuvant) a celebrare i riesami reali davanti al Tribunale di Frosinone, le misure di prevenzione davanti al Tribunale di Latina, le cause civili di previdenza e quelle contro Enti gestori dei servizi davanti al Tribunale di Latina e i riesami personali presso il Tribunale di Roma, vedranno fermarsi la loro attività professionale per la mancanza di infrastrutture adeguate e per l’ impossibilità del Tribunale di Cassino, da chiudere secondo la relazione del gruppo di studio ministeriale, a gestire le pendenze e, in generale, tutto il contenzioso proveniente dal territorio della sezione distaccata di Gaeta;

29. che, di certo, proprio per tutti i gravissimi problemi dianzi denunciati, si impone, in sede di adozione dei decreti legislativi e correttivi previsti comunque dalla legge delega di cui all’ art. 1 comma 2 della legge 14.9.2011 n. 148, di modificare quanto disposto con l’ Allegato 1 del D.Lgs. n. 155/2012, annettendo nuovamente il territorio dei nove comuni (Gaeta, Itri, Formia, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, S. Cosma e Damiano e Spigno Saturnia) al circondario del Tribunale di Latina;

30. che, peraltro, l’ annessione del territorio della sezione distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina al Tribunale di Cassino è avvenuta d’ imperio, senza attivare alcuna procedura di consultazione con le Amministrazioni dell’ ambito territoriale oggetto di annessione e, vieppiù, a totale insaputa degli oltre 430 avvocati residenti nei nove comuni interessati;

31. che, sotto diverso profilo, sussistono ex art. 48-ter R.D. n. 12 del 1941, ad oggi vigente sino al 13.9.2013, tutti i criteri oggettivi ed omogeni per istituire, a far data sempre dal 13.9.2013, la Sezione Distaccata di Gaeta, comprendente nella propria circoscrizione i comuni di Gaeta, Itri, Formia, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, S. Cosma e Damiano e Spigno Saturnia;

32. che, infatti, il complesso dei criteri oggettivi ed omogeni da valutarsi ex art. 48-ter citato, quale l’ estensione territoriale dei nove comuni pari a 356,84 Km/q., il numero complessivo degli abitanti di oltre 105.000, la sussistenza di plurimi collegamenti tra gli stessi comuni con strade nazionali ad alto scorrimento, strade sub-nazionali e di collegamenti ferroviari e via mare, la sussistenza di un elevato indice di contenzioso in materia civile e penale negli ultimi due anni e costituente uno dei più elevati tra le attuali sezioni distaccate italiane, l’ insularità di alcuni comuni (Ventotene e Ponza), la complessità e l’ articolazione delle attività economiche e sociali sparse su territori montani, costieri, urbani e sulle due isole, sono idonei a far re-istituire la Sezione Distaccata di Gaeta;

33. che la sussistenza dei criteri oggettivi ed omogenei trova, per quanto concerne il mantenimento della Sezione Distaccata di Gaeta, conferma anche tenuto conto dei criteri indicati, quanto a popolazione e sopravvenienze, dal gruppo di studio nominato dal Ministero della Giustizia a seguito dell’ entrata in vigore dell’ art. 1 legge 148/2011 (legge delega);

34. che la Sezione Distaccata di Gaeta dispone di un edificio comunale a totale costo zero per il Ministero della Giustizia;

35. che la re-istituzione, con decreto ministeriale da adottarsi ex art. 48-ter del R.D. n. 12 del 1941, della Sezione Distaccata di Gaeta, garantirebbe, da un lato, la prosecuzione dei processi civili e penali pendenti nella attuale struttura giudiziaria ed una presenza sul territorio di un importante presidio giudiziario, dall’ altro, la possibilità per gli avvocati e praticanti avvocati residenti e operanti nei comuni di Gaeta, Itri, Formia, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, S. Cosma e Damiano e Spigno Saturnia di poter continuare ad esercitare, anche per la allargata competenza del Giudice Monocratico, la propria attività professionale senza i numerosi disagi innanzi segnalati;

36. che, pertanto, la su esposta situazione, determinata primariamente dal non aver considerato le conseguenze irragionevoli derivanti dall’ accorpamento del circondario della Sezione Distaccata di Gaeta al Tribunale di Cassino deciso, unitamente alla soppressione della sezione stessa, col decreto legislativo n. 155 del 2012, comporta un pregiudizio per gli interessi della società intera ed in primis degli avvocati e praticanti avvocati residenti ed operanti nei comuni di Gaeta, Itri, Formia, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, S. Cosma e Damiano e Spigno Saturnia, i quali vedono il loro interesse al corretto e possibile esercizio della propria attività professionale, di cui l’ Associazione Avvocati Sud Pontino è soggetto esponenziale;

37. che la posizione posta alla base del presente atto è quindi sostanziata dall’ interesse dell’ Associazione Avvocati Sud Pontino a rendere efficiente, razionale e adeguata, rispetto alle su esposte problematiche e all’ esigenze del territorio e dei suoi avvocati e praticanti avvocati, l’ organizzazione e il funzionamento dell’ attività giudiziaria nel territorio dei comuni di Gaeta, Itri, Formia, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, S. Cosma e Damiano e Spigno Saturnia.

Tanto quanto sopra premesso, l’ Associazione Avvocati Sud Pontino,

INVITA E DIFFIDA

il Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t, con sede in Roma Palazzo Chigi Piazza Colonna n. 370, e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma in Via Arenula n. 70, in relazione ognuno alla proprie competenze, a:

a)      prendere atto della manifesta erroneità, irrazionalità, imponderatezza, illogicità, incoerenza ed irragionevolezza dell’ annessione del territorio dei comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, San Cosma e Damiano e Spigno Saturnia al circondario giudiziario del Tribunale di Cassino, essendo detta annessione assunta su presupposti falsi e inesistenti, nonchè in violazione dei criteri oggettivi ed omogenei previsti dall’ art. 1, comma 2 lett. b) della legge 148/2011 e, quindi, viziata anche costituzionalmente sul punto da eccesso di delega ex artt. 76 e 77 della Costituzione;

b)      adottare immediatamente, per l’ effetto, in virtù della delega di cui al comma 5 art. 1 della legge 148/2011, un decreto legislativo delegato correttivo in cui, modificando l’ Allegato 1, annetta nuovamente i comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, San Cosma e Damiano e Spigno Saturnia al circondario giudiziario del Tribunale di Latina;

c)      avviare, altresì, sotto altro profilo, procedimento ministeriale per la valutazione della sussistenza dei criteri oggettivi ed omogenei previsti dal comma 2 dell’ art. 48-ter Regio Decreto n. 12 del 30.1.1941 per il mantenimento e/o la neo istituzione della Sezione Distaccata di Gaeta;

d)      emettere, a seguito della conclusione dell’ istruttoria prevista dall’ art. 48 ter R.D. n. 12 del 1941, decreto ministeriale istitutivo nuovamente della Sezione Distaccata di Gaeta;

PREMONISCE

al Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., ed al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., che, in caso di mancata attivazione delle procedure e dei provvedimenti innanzi richiesti, l’ Associazione Avvocati Sud Pontino avanzerà per il tramite dei suoi associati, rispetto a tutti i provvedimenti giurisdizionali ed amministrativi che verranno attuati ed adottati in tutti i procedimenti civili e penali pendenti e sopravvenienti, specifiche, singole ed autonome questioni di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 25, 76, 77 e 111 della Costituzione, nonché azioni contro il Governo italiano dinanzi alla Corte di Giustizia dell’ Unione Europea per la palese violazione dei diritti, sanciti dal TFUE e dal TUE, degli avvocati e praticanti avvocati, residenti ed operanti nel territorio della attuale Sezione Distaccata di Gaeta, a seguito e per effetto della attuazione della decisione di annessione di cui si è detto meglio innanzi e di cui all’ Allegato 1 del decreto 155/2012.

Ci si riserva, qualora l’ Associazione Avvocati Sud Pontino venga in possesso e/o a conoscenza di atti e documenti contenenti circostanze, fatti e riferimenti a dati e elementi contrari al vero, di sporgere denuncia, laddove emergano responsabilità anche di natura penale, alla Autorità Giudiziaria competente.

La presente diffida viene partecipata, a titolo meramente informativo e non quali soggetti della presente procedura, al Presidente della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Senato, al Mistero degli Interni, in persona del Ministero p.t., al Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Vice-Presidente p.t., al Presidente della Corte di Appello di Roma, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello Di Roma, al Presidente del Tribunale di Latina, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, al Presidente del ANM Sezione Di Latina, al Consiglio Nazionale Forense, all’ O.u.a., al Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Latina, in persona del Suo Presidente p.t, a tutte le associazioni forensi della provincia di Latina, a tutti gli Onorevoli e i Senatori della Provincia di Latina, al Presidente della Provincia di Latina e ai Sindaci dei comuni di Gaeta, Itri, Formia, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, S. Cosma e Damiano e Spigno Saturnia.

Gaeta, 30.4.2013

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