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CRONACA

Occupazione suolo pubblico e adeguamento mercato: le nuove Ordinanze emesse dal Sindaco, Roberto De Donatis

Tutti i dettagli dei documenti divulgati oggi dal Comune di Sora.

Redazione Sora24
Redazione

Il Sindaco Roberto De Donatis, con le Ordinanze n. 12 e 13 del 26/05/2020  ha inteso disciplinare rispettivamente:

  • l’attività dei rilievi tecnici per l’adeguamento del mercato settimanale alle norme di sicurezza COVID-19
  • l’occupazione del suolo pubblico delle attività produttive per la ripresa del tessuto economico

ed in particolare:

Ordinanza n. 12 del 26/05/2020

  1. in data 28/05/2020 a partire dalle ore 07,00, al solo fine dei rilievi tecnici  volti allo studio  di soluzioni che consentano il rispetto delle prescrizioni contenute nella richiamata ordinanza del Presidente della Regione Lazio, con esclusione di ogni attività di vendita, con le seguenti modalità:
  • L’area di mercato sarà quella consueta, contraddistinta dall’apposita segnaletica verticale di divieto di sosta con rimozione forzata nelle  giornate del giovedì dalle ore 07,00 alle ore 14,00, esistente sul territorio comunale, ad esclusione di Lungo Liri  Rosati;
  • È ammessa partecipazione dei soli operatori titolari di posteggio, alimentare e non alimentare, con esclusione degli “spuntisti” e dei banchi di vendita di indumenti usati, la cui vendita fino, a successivo provvedimento di revoca, si sospende così come previsto dalla richiamata ordinanza del Presidente della Regione Lazio;
  • Gli operatori saranno ammessi all’installazione dei banchi di vendita e al posizionamento degli automezzi a servizio degli stessi a partire dalle ore 06,00 nel posto solitamente assegnato, comprensiva dell’occupazione di suolo pubblico assegnata, al solo fine dei rilievi tecnici con esclusione di ogni attività di vendita;
  • Lo smontaggio dei banchi di vendita dovrà avvenire al termine delle attività di rilevazione tecnica;
  • La presenza dei tecnici appartenenti al Settore Lavori Pubblici, della Polizia Locale e degli operai comunali.

Ordinanza n. 13 del 26/05/2020

In tema di occupazione temporanea di suolo pubblico comunale, in via straordinaria, urgente e temporanea, in deroga ai vigenti regolamenti, al fine di tutelare la salute pubblica e favorire la ripresa delle attività economiche sospese a dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, le seguenti misure, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino  31/10/2020 :

  • è consentita ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nell’intero territorio comunale il posizionamento su suolo pubblico di strutture mobili della seguente tipologia: ombrelloni tavolini, sedie, fioriere, pannelli e/o altre recinzioni, prontamente rimovibili;
  • per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità anche legati ad eventi di protezione civile le strutture mobili di cui al punto precedente devono comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse immediatamente a richiesta delle autorità competenti;
  • l’occupazione temporanea di suolo pubblico con le strutture mobili sopra descritte a carattere temporaneo installate è esentata dal pagamento della TOSAP fino al 31/10/2020 ;
  • la superficie massima occupabile dalle strutture mobili è stabilita entro il limite di mq 250, nel rispetto Codice della Strada, della libera fruizione degli spazi pubblici da parte degli utenti e dei diritti dei terzi, purché vi sia il rispetto delle condizioni di sicurezza, garantito il passaggio dei mezzi di soccorso, il transito pedonale, ed il rispetto delle ordinarie condizioni di buon vicinato. Le distanze di sicurezza atte a garantire le prescrizioni di cui sopra saranno quelle contenute nel Regolamento comunale sui “Dehors”, art. 8,e precisamente:
  1. Non è consentito installare dehors, o parti di essi, se per raggiungerli dall’ingresso dell’esercizio cui sono annessi è necessario l’attraversamento di strade soggette al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada, ovvero i casi in cui la strada si trovi in un’area pedonalizzata e che il traffico sia interdetto nelle ore in cui si esercita l’attività.
  2. L’area occupata dal dehors non deve interferire con reti tecniche o elementi di servizio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.), in modo tale da limitarne il funzionamento, l’utilizzo o la manutenzione.
  3. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati tali da resistere alle azioni degli agenti atmosferici; qualunque. danno o incidente a persone o cose sarà a totale carico dell’intestatario dell’autorizzazione, restando il Comune di Sora esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.
  4. Su suolo pubblico o su aree gravate da servitù di pubblico passaggio non è consentito installare dehors ubicati a distanza superiore di metri 20,00 dall’esercizio commerciale.
  5. Il dehors non potrà essere posizionato su sede stradale assoggettata a divieto di sosta e/o di fermata, nelle aree di sosta riservate ai veicoli per il carico e per lo scarico delle merci ed ai veicoli a servizio delle persone invalide.
  6. È ammessa l’occupazione dei marciapiedi, purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio non inferiore a ml. 1,50;
  7. in caso sussistano particolari esigenze o caratteristiche geometriche della strada o del marciapiede è possibile lasciare uno spazio ridotto, purché non inferiore a ml. 1,20, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 20 del C. d. S. (D. Lgs. n.285/92); I dehors potranno essere aderenti o adiacenti all’immobile sede dell’esercizio pubblico.
  8. È consentita l’installazione dei dehors in aree pedonali, anche in attacco alle pareti esterne del locale, purché sul contrapposto lato libero del dehors sia garantito un passaggio pedonale di larghezza non inferiore a ml. 1,50. Sulle strade aperte al traffico veicolare dovrà essere mantenuta una porzione di carreggiata libera, di larghezza non inferiore a m. 3,0.
  9. Sulle strade interdette al traffico veicolare, ove non fosse possibile lasciare libera una corsia di metri 3,0, è consentito localizzare solo dehors aperti costituiti da tavoli, sedie e ombrelloni, che possano essere facilmente e rapidamente rimossi in caso di transito di veicoli di servizio; in ogni caso deve sempre essere lasciata libera una parte della carreggiata di larghezza non inferiore a metri 1,50.
  10. Qualora il fronte del pubblico esercizio abbia una lunghezza limitata, la collocazione del dehors può essere prolungata negli spazi fronteggianti gli esercizi adiacenti o accessi di altre proprietà, previa acquisizione del nulla osta dei titolari/proprietari dei medesimi esercizi o immobili.
  11. I dehors sono ammissibili anche in prossimità ad altri, purché a distanza da questi non inferiore a ml. 2,00 ed in posizione tale da non limitarne la funzionalità;
  12. è consentita una distanza inferiore (o l’aderenza) a 10 condizione che la stessa distanza sia formalmente concordata con l’esercente del dehors confinante.
  13. I dehors autorizzati dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell’esercizio pubblico, per motivi di interesse pubblico ivi comprese eventuali manifestazioni o attività patrocinate o organizzate dal Comune di Sora.
  14. Gli elementi costituenti il dehors non dovranno interferire in alcun modo con le parti aggettanti dell’edificio (cornicioni, balconi, terrazze, ecc.) o con la chioma degli alberi; gli elementi del dehors dovranno distanziarsi di almeno ml. 0,50 dal tronco degli stessi.;
  • Le occupazioni dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede tecniche allegate all’ Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 e in particolare:
  • I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale preferibilmente di almeno 1 metro e mezzo tra le persone, comunque non inferiore ad almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet, tenendo comunque conto del passaggio del personale di sala e fermo restando il divieto di assembramento.

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