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IL RADIOCONSUMATORE

Sovraindebitamento: cosa prevede la Legge sul sovraindebitamento 2021

La Legge n. 3 del 27.1.2012 sul sovraindebitamento, nota come "legge antisuicidi", spiegata dall'Avv. Monica Cirillo in un'intervista di Debora Rosciani a "Il Radioconsumatore".

Redazione Sora24
Redazione

Nell’intervista su Il Radioconsumatore di Debora Rosciani all’Avv. Monica Cirillo si è parlato di sovraindebitamento.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

La legge 3/12 all’art. 6 ci dà la definizione di sovraindebitamento. Tale norma prevede che per “sovraindebitamento” si intende: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il  patrimonio  prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Si tratta in sostanza di una difficoltà non temporanea di far fronte con il proprio reddito disponibile alle obbligazioni assunte.

L’effetto utile per il debitore che accede alle procedure di sovraindebitamento

L’effetto utile e la possibilità per il debitore di ripianare i debiti assunti nei limiti delle proprie capacità reddituali e di ottenere la così detta esdebitazione, cioè la liberazione da ogni debito residuo nei confronti dei creditori ammessi alla procedura e non soddisfatti.

Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento: solo le persone fisiche o anche le imprese?

Al fine di individuare i soggetti che possono accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, utilizziamo il criterio residuale, cioè possono accedere alla procedura tutti quei soggetti sottratti al fallimento. E quindi, innanzitutto:

  1. Il consumatore definito, ai sensi dell’art.6, comma 2, lett. b), della legge n. 3/2012 come il come ” la persona fisica che agisce per  scopi estranei  all’attività  imprenditoriale,  commerciale,  artigiana  o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una  società di persone”;
  2. L’imprenditore commerciale sotto soglia: ossia chi nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento: non deve aver avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a 300.000 €; non deve avere realizzato ricavi lordi superiori a 200.000 € all’anno; deve avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, inferiore a 500.000 €. Qualora anche solo uno dei sopra riportati parametri venisse superato, il debitore è considerato sopra soglia e, pertanto, fallibile.
  3. Può accedere inoltre l’imprenditore cessato da oltre un anno; quello agricolo, l’erede dell’imprenditore defunto, il professionista, il lavoratore autonono, le start up innovative, le associazione riconosciute e non riconosciute, le Onlus, etc.

Il sovraindebitamento familiare e l’esdebitazione dell’incapiente

Il decreto ristori ha introdotto il “sovraindebitamento familiare” e la esdebitazione del debitore incapiente.

Nello specifico, i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune. Ebbene, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.

La esdebitazione del debitore incapiente: è prevista la facoltà di accesso all’esdebitazione per il debitore, persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, diretta e indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Le procedure previste dalla Legge

Le procedure previste dalla normativa sono tre:

  • il piano del consumatore a cui può accedere solo il debitore consumatore;
  • l’accordo di composizione della crisi;
  • la liquidazione del patrimonio.

Il piano del consumatore è in sostanza un piano di ristrutturazione del debito che può prevedere la falcidia dei debiti derivanti anche da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno (ed è questa un’altra novità del decreto ristori). Viene omologato dal giudice e non è previsto il voto dei creditori.

L’accordo con i creditori è  un accordo di ristrutturazione del debito per il quale è però necessario il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.

La liquidazione del patrimonio  è una domanda da presentare al Tribunale competente con cui il debitore chiede la liquidazione di tutti i suoi beni.

Come si accede alla procedure di sovraindebitamento e come è regolato il suo funzionamento

Il debitore si rivolge ad un organo di composizione della crisi (OCC) che assegna la pratica ad un gestore della crisi al fine di aiutare lo stesso debitore ad  elaborare il piano da sottoporre ai creditotri.

Il gestore ha importanti e delicate funzioni perché tra i suoi compiti vi è quello di redigere l’attestazione di fattibilità del piano o nel caso di un Piano del Consumatore una relazione particolareggiata, contenente:

  • l’indicazione della cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’ assumere volontariamente tali obbligazioni;
  • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte;
  • il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
  • l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  • il giudizio sulla completezza e sull’ attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’ alternativa liquidatoria.

Successivamente la proposta viene depositata in Tribunale che omologa la proposta.

Non basta essere sovraindebitati, ma occorre anche la così detta meritevolezza

Tale requisito viene declinato diversamente a seconda della procedura di sovraindebitamento, posto che per la liquidazione del patrimonio e per la procedura di accordo con i creditori si incentra sostanzialmente sull’assenza di atti in frode ai creditori; atti che saranno oggetto di ricerca e segnalazione da parte del solo gestore della crisi il quale deve, in particolare, verificare gli atti di disposizioni compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni, poiché il tribunale rimane estraneo ad ogni tipo di valutazione sul punto, salvo che non ritenga di intervenire per disconoscere le conclusioni del gestore, ovvero debba pronunciarsi sulle opposizioni presentate dai creditori in sede di omologazione dell’accordo, in quanto l’accertamento della presenza di atti in frode avviene in udienza.

Per quanto concerne il  piano del consumatore la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Su tale punto è, fortunatamente, intervenuto il decreto ristori. Prima di tale ultima modifica l’art. 12-bis della legge n. 3/2012 prevedeva tre parametri di valutazione per l’ammissibilità alla procedura di composizione della crisi mediante il piano del consumatore: il c.d. triplice test di meritevolezza, che precludeva l’ammissione quando il consumatore:

  1. aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
  2. oppure aveva colposamente determinato il sovraindebitamento;
  3. ovvero aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In base a tali parametri parte della dottrina e della giurisprudenza ritenevano che il  sovraindebitato era meritevole solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci.

Negli altri casi, invece, mancando l’evento imprevedibile, la legge non si applicava, e così è stato in molti casi nei quali il sovraindebitamento non dipende da un fattore esterno (malattia improvvisa, perdita del lavoro) ma da un aggravamento graduale (ad esempio l’aumento del costo della vita a cui non segue l’adeguamento degli stipendi).

Oggi tale concetto è stato modificato ampliando così la platea dei soggetti che possono accedere alla procedura. Non basta essere sovraindebitati ma occorre anche la così detta meritevolezza.

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