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CRONACA

Il Sindaco di Fontana Liri chiarisce la vicenda della demolizione del fabbricato in Via Napoli

Redazione Sora24
Redazione

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa del Dott. Giuseppe Pistilli, Sindaco del Comune di Fontana Liri, in riferimento all’articolo apparso sul nostro giornale il 24/05/2014: “Il Comune di Fontana Liri fermato dalla Regione Lazio per la demolizione di un intero edificio sito in Via Napoli“.

“La Regione Lazio non ha assolutamente bloccato la demolizione da parte del Comune di un intero edificio sito in via Napoli in Fontana Liri, anche perché tale competenza è riservata al TAR del Lazio. Non solo, anche il Consiglio di Stato ha confermato l’operato del Comune di Fontana Liri. Infatti, la legittimità dell’ordinanza di demolizione di cui si parla, è stata stabilita dal TAR del Lazio con ordinanza del giorno 22/11/2012, ricorso numero 148 del 2011. Avverso tale provvedimento, la Sig.ra Veronesi Maria Pia ha prodotto ricorso presso il Consiglio di Stato, che in data 20/03/2013 ha confermato l’operato del Comune e rigettato il ricorso. L’effettiva demolizione non è stata eseguita dall’Ente per carenza di fondi, visto l’uso limitato della cassa comunale a causa del patto di stabilità.

Per tale motivazione il sottoscritto, con nota prot. 2.277 del 08/04/2013, ha comunicato alla Regione Lazio tali difficoltà, visto anche che nel frattempo, su richiesta dei confinanti, la stessa Regione aveva attivato una procedura di commissariamento per la demolizione.

Il Commissario incaricato di curare l’intervento ha ritenuto, sbagliando, che non si dovesse procedere alla demolizione non risultando definita una domanda di condono edilizio, che in realtà è stata ritenuta non accoglibile perché basata su una falsa rappresentazione della realtà. Anche la Corte d’Appello di Roma, II sezione penale, con sentenza n° 7.486, ha dichiarato la domanda di condono edilizio dolosamente infedele ai sensi dell’art. 40 comma 1 della legge 47/85, mentre la stessa Corte, sezione IV civile, con sentenza n° 907, confermava il diritto del vicino di pretendere la demolizione di quanto costruito senza l’osservanza della distanza minima, in applicazione dell’art. 872 del Codice Civile. Anche il Tribunale di Cassino nella sentenza 456/80 ha dichiarato l’illegittimità della costruzione realizzata dal convenuto e descritta nell’atto introduttivo del giudizio, in quanto eretta a distanza non legale dal fabbricato dei ricorrenti, ordinandone l’arretramento alla distanza di metri sei dal fabbricato stesso.

Chiarito che la Regione Lazio non ha fermato nessuna demolizione, si precisa che l’Ente ha deciso di proporre ricorso al TAR del Lazio avverso il provvedimento del Commissario ad Acta.

Ognuno rappresenta le cose, a chi non sa, secondo la propria convenienza ma, la realtà dei fatti e la legalità sono tutt’altra cosa. L’Amministrazione Comunale, a tutela della propria immagine e della legalità del proprio operato, valuterà l’opportunità di intraprendere azioni legali per la pubblicazione, come nel caso in oggetto, di notizie non veritiere.”

Il Sindaco di Fontana Liri – Dott. Giuseppe Pistilli

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